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Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 3 pagine
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c. mediante un modulo prestampato che il Comune di voto allega almeno una volta all’anno al materiale di voto; tale modulo deve essere rispedito firmato e datato al Comune di voto;
d. mediante la partecipazione a una votazione o a un’elezione federale; o
e. in caso di cambiamento di domicilio all’estero, mediante la trasmissione della notifica da parte della rappresentanza svizzera al Comune di voto, conformemente all’articolo 7 capoverso 2.
2 I Cantoni che prevedono il voto elettronico istituiscono una procedura che consente agli Svizzeri all’estero di rinnovare l’iscrizione per via elettronica durante il periodo di apertura dell’urna elettronica.
3 Se è stato compiuto uno degli atti di cui ai capoversi 1 o 2, il Comune di voto annota il rinnovo dell’iscrizione nel catalogo elettorale. L’iscrizione è rinnovata per quattro anni e ha effetto sino al 31 dicembre del quarto anno successivo al rinnovo.
4 Sei mesi almeno prima dello scadere del termine di quattro anni, il Comune di voto comunica individualmente agli Svizzeri all’estero interessati, a titolo informativo, l’imminente scadenza del termine utile per il rinnovo dell’iscrizione.
5 Se allo scadere del termine di quattro anni l’iscrizione non è stata rinnovata, il Comune di voto lo comunica alla rappresentanza nonché ai Comuni d’origine e di precedente domicilio.
Art. 7 Cambiamento di domicilio all’estero
1 Lo Svizzero all’estero che cambia domicilio all’estero deve notificarlo tempestivamente alla rappresentanza svizzera prima del prossimo scrutinio.
2 La rappresentanza trasmette la notifica al Comune di voto.
Art. 8 lett. c
Il Comune di voto radia lo Svizzero all’estero dal proprio catalogo elettorale:
c. dopo quattro anni dall’ultima iscrizione, se nel frattempo la medesima non è stata rinnovata conformemente all’articolo 5 capoverso 1 o 2;
Art. 14 cpv. 1
1 Gli Svizzeri all’estero che desiderano recarsi personalmente alle urne nel Comune di voto lo notificano a quest’ultimo, per scritto o presentandosi di persona.
Art. 16 cpv. 3
3Abrogato
Art. 18 cpv. 2
2 Distribuisce i moduli per l’annuncio giusta l’articolo 1 come pure per la conferma dell’iscrizione giusta l’articolo 4 capoverso 1.
II