Progetto

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni

Modifica del … [progetto del 02.07.2012]

La Commissione federale delle comunicazioni

ordina:

I

L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all’interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.

Art. 6 cpv. 1

1I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero di chiamata, in caso di cambiamento dell’ubicazione del collegamento.

Art. 7 cpv. 2

2I numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Libera scelta del fornitore

Art. 9 Principio

1I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete fissa devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, sia in modo prestabilito (preselection) che per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.

2I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete mobile devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti internazionali.

1 RS 784.101.112