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Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 4 pagine
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Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni
Modifica del … [progetto del 02.07.2012]
La Commissione federale delle comunicazioni
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I
L'ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre 19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere i loro numeri di chiamata, se essi vogliono cambiare fornitore di servizi all’interno della stessa categoria di servizi di telecomunicazione.
Art. 6 cpv. 1
1I fornitori di servizi di telecomunicazione possono offrire ai loro clienti la possibilità di mantenere il loro numero di chiamata, in caso di cambiamento dell’ubicazione del collegamento.
Art. 7 cpv. 2
2I numeri di selezione diretta dei clienti possono essere trasferiti solo nella loro totalità.
Titolo prima dell'art. 9
Sezione 3: Libera scelta del fornitore
Art. 9 Principio
1I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete fissa devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, sia in modo prestabilito (preselection) che per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti nazionali e internazionali.
2I fornitori di servizi telefonici pubblici su rete mobile devono assicurare che i clienti possano scegliere liberamente, per ogni chiamata (call by call), il loro fornitore di collegamenti internazionali.