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Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 2 pagine
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Progetto del 7 agosto 2012 Ordinanza sulle foreste (OFo)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica
(art. 7 cpv. 1)
Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita
(art. 7 cpv. 2 lett. a)
Dopo aver consultato l’Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell’insediamento e dell’ utilizzazione.
Art. 9, rubrica e cpv. 1 Riguardo a terre coltive e a zone di pregio
ecologico o paesistico particolare
(art. 7 cpv. 2 lett. b)
1 Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.
Art. 9bis (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo
(art. 7 cpv. 3 lett. b)
In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.
Art. 10
Abrogato
1 RS 921.01
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