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Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 2 pagine

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Art. 11 cpv. 1

1 Su notificazione dell’autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di realizzare:

a. un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;

b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell’ utilizzazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LFo.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale

Art. 12 Rubrica e rimando tra parentesi Decisione d’accertamento

del carattere forestale (art. 10 cpv. 1)

Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone

edificabili

(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’avanzamento della foresta.

II

La presente modifica entra in vigore il ... .

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova