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Consultazione 2012/76: Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro · 2 pagine
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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro
(OLL 1)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 73a Rinuncia alla registrazione del tempo di lavoro
1I lavoratori cui è dovuto contrattualmente o che hanno realizzato nella media degli ultimi due anni un reddito loro annuo di oltre 175 000 franchi (stato 2012) possono rinunciare alla registrazione e alla documentazione della durata del lavoro ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Questa rinuncia deve essere concordata individualmente e per iscritto con il datore di lavoro e può essere revocata alla fine di ogni anno.
2Il datore di lavoro tiene un registro dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro o tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione questa informazione, unitamente alla convenzione di rinuncia individuale, in altro modo appropriato.
3Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca adegua la soglia di reddito di cui al capoverso 1 all’aumento dell’indice dei salari nominali con effetto dall’inizio dell’anno successivo, qualora tale aumento sia stato almeno del 5 per cento a partire dall’entrata in vigore o dall’ultima modifica della presente disposizione.
4Le persone autorizzate a rappresentare una società in virtù di un’iscrizione nel registro di commercio possono rinunciare alla registrazione della durata del lavoro alle stesse condizioni.
II
La presente modifica entra in vigore il ...
1 RS 822.111 2012–......