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Consultazione 2012/83: 12.400 Iv. pa. Liberazione degli investimenti per le energie rinnovabili senza penalizzazione dei grandi consumatori (CAPTE-N) · 2 pagine

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Art.15bbis (nuovo) Rimborso dei supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta

tensione

1 I consumatori finali, i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 5 per cento del plusvalore lordo ricevono, su domanda, il rimborso almeno parziale degli importi pagati a titolo di supplemento, se:

a. in una convenzione sugli obiettivi, il consumatore finale interessato si è impegnato nei confronti della Confederazione ad aumentare l'efficacia energetica e a rendere conto regolarmente alla Confederazione della sua attività; e

b. l'importo annuo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

2 L'impegno assunto si fonda sul principio di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e tiene conto dello stato della tecnica. Incluso il 20 per cento dell'importo del rimborso, esso deve risultare economicamente sopportabile e considerare altre misure già adottate in materia di efficacia e riduzione.

3 I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo hanno diritto al rimborso integrale dei supplementi pagati. Per i consumatori finali i cui costi dell'elettricità si situano fra il 5 e il 10 per cento del plusvalore lordo, il rimborso è ridotto proporzionalmente al rapporto fra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo.

4 I consumatori finali che non adempiono completamente l'impegno assunto nei confronti della Confederazione non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti illecitamente devono essere restituiti.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la durata e l'entità dell'impegno secondo l'articolo 15bbis capoverso 1 lettera a, la periodicità del rimborso e la procedura. Esso può prescrivere la collaborazione con organizzazioni private e un corrispondente obbligo d'indennizzo.

Art. 15bter (nuovo) Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento anche per altri consumatori finali che, a causa del supplemento, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Art. 24 cpv. 1

1 Le decisioni, le autorizzazioni, i controlli e i servizi speciali della Confederazione, compresi quelli nell'ambito del rimborso del supplemento di cui all'articolo 15bbis e 15bter, soggiacciono a una tassa. Il Consiglio federale ne determina l’ammontare.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.