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Consultazione 2012/9: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 2 pagine

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Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ... 2012 progetto del 16 febbraio 2012 (Indagine conoscitiva)

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. k

1Le emittenti sottoposte all'obbligo di notificazione devono fornire all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) in particolare le seguenti indicazioni:

k. il momento in cui hanno iniziato l’emittenza del programma.

Art. 27 cpv. 5 e 6

5Tutte le emittenti concessionarie devono presentare un conto annuale contenente il conto economico, il bilancio e gli allegati nonché il rapporto dell’ufficio di revisione. Il DATEC può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti e sulla contabilità separata secondo l’articolo 41 capoverso 2 LRTV.

6Il conto economico e il bilancio devono essere allestiti secondo un piano contabile particolare.

Art. 35 Accordo sulle prestazioni relativo all’offerta estera

(art. 28 cpv. 1 LRTV)

L’accordo tra il Consiglio federale e la SSR sull’offerta editoriale destinata all’estero è concluso ogni volta per quattro anni sotto forma di accordo sulle prestazioni.

Art. 39

1La partecipazione annua al canone delle emittenti televisive e delle emittenti di programmi radiofonici complementari senza scopo di lucro può raggiungere al massimo il 70 per cento dei loro costi d’esercizio. Per le altre emittenti radiofoniche questo valore può raggiungere al massimo il 50 per cento.

RS ..........

1 RS 784.401

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