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Consultazione 2012/9: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) · 2 pagine
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Art. 54 cpv. 1bis
1bisIl fornitore di servizi di telecomunicazione che impiega diverse tecnologie per diffondere i propri programmi è esonerato, completamente o in parte, dall’obbligo di diffusione per quanto riguarda le tecnologie poco utilizzate dal pubblico. Il DATEC determina il valore limite, i programmi esonerati dall’obbligo di diffusione nonché il periodo di transizione.
III
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 1 cpv. 2 e 3
Abrogato
III
La presente modifica entra in vigore il 1°luglio 2012.
... 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova