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Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 2 pagine
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Decreto federale Disegno concernente i contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 28 capoverso 3 della legge del 17 giugno 20112 sulla promozione dello sport;
visto il messaggio del Consiglio federale del …3,
decreta:
Art. 1 Credito d’impegno per la candidatura
1Per il finanziamento del contributo della Confederazione alla candidatura ai Giochi olimpici invernali 2022 in Svizzera (Cantone dei Grigioni) è stanziato per gli anni 2013–2015 un credito d’impegno di 30 milioni di franchi.
2A carico del credito d’impegno possono essere finanziati tre posti al massimo.
3Il credito è liberato se:
a. il Cantone dei Grigioni e Swiss Olympic partecipano alle spese della candidatura con un importo pari ad almeno 15 milioni di franchi ciascuno; e
b. la quota delle prestazioni in natura del contributo di Swiss Olympic ammonta a 4 milioni di franchi al massimo.
Art. 2 Credito d’impegno per lo svolgimento e l’organizzazione dei Giochi
1Per il finanziamento del contributo della Confederazione alle spese non coperte per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 è stanziato un credito d’impegno dell’importo di un miliardo di franchi.
2La spesa annua è iscritta nel preventivo.
3Se dal conteggio finale dovesse risultare che le spese non coperte sono inferiori a un miliardo di franchi, la parte eccedente del contributo deve essere restituita alla Confederazione.
1 RS 101
2 RS 415.0 (RU 2012 3953)
3 FF 2012 … 2012–......