Progetto
Consultazione 2012/93: Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2012 · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Art. 3 Condizioni per il credito d’impegno per lo svolgimento
Il contributo della Confederazione di cui all’articolo 2 è vincolato alla condizione che il Cantone dei Grigioni e i Comuni partecipanti:
a. forniscano un contributo finanziario adeguato;
b. nell’organizzazione e nello svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 soddisfino le esigenze in materia di protezione ambientale, pianificazione del territorio nonché sviluppo sostenibile e rispettino le disposizioni sull’edificazione di abitazioni secondarie.
Art. 4 Messaggio
In caso di attribuzione dei Giochi da parte del Comitato Olimpico Internazionale il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un messaggio sulle misure previste per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022. Tale messaggio tratterà, tra l’altro, i seguenti punti:
a. l’impiego dei crediti nel rispetto dei limiti del credito stanziato secondo l’articolo 2;
b. lo svolgimento temporale della realizzazione del progetto;
c. l’applicazione delle condizioni secondo l’articolo 3; e
d. le modalità della vigilanza della Confederazione sul progetto.
Art. 5 Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.