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Consultazione 2013/105: Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS) · 6 pagine

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Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori RU ..........

1 La Confederazione è responsabile dell’esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell’articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

2 Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all’articolo 5 lettera a.

Art. 9 Controlli da parte dei Cantoni

1 I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’istallazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

b. dell’obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all’articolo 3 capoverso 2;

c. delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4;

d. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a;

e. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b.

2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per parti dei controlli di cui al capoverso 1 lettere a e c.

Art. 10Delega di compiti

1 Il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo del rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 4. Questi possono ordinare misure secondo l’articolo 11 capoverso 3 lettera d.

2 Esso sorveglia l’operato dei terzi incaricati.

3 I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti per i controlli di cui al capoverso 1.

4 Sempre che le spese dei terzi incaricati per adempiere ai compiti loro delegati non siano coperte da emolumenti di cui al capoverso 3, la Confederazione accorda una remunerazione.

Art. 11Provvedimenti amministrativi

1 L’organo di controllo può controllare sul posto l’istallazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4.

2 Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

3 Se è necessario per tutelare la salute dell’utente o di terzi, l’organo di controllo può in particolare:

a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell’utilizzo;

b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;