Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 70 pagine

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Articolo 22 Compiti esecutivi

Art. 22 Compiti esecutivi

1

La Confederazione ha i seguenti compiti esecutivi:

a. controllo dei prodotti del tabacco al momento dell’importazione;

b. adempimento dei restanti compiti che le sono conferiti espressamente dalla presente legge.

2

Può in singoli casi delegare determinate analisi di laboratorio e la decisione definitiva al Cantone interessato.

Un servizio specializzato cantonale (DILV LU) si aspetta che siano disposte analisi di laboratorio in singoli casi e che la decisione definitiva spetti al Cantone interessato.

ecoglobe propone di completare il capoverso 1 lettera a, in modo da garantire che sia possibile controllare anche la produzione interna.

2 organizzazioni economiche (VSRF, VSZ) non sono d’accordo con il fatto che la Confederazione possa adempiere a «restanti compiti».

2 organizzazioni economiche (OFH, SICPA) propongono, in una nuova lettera, che la Confederazione debba controllare i prodotti del tabacco al momento dell’importazione e dell’immissione in commercio nonché provvedere all’utilizzazione, all’elaborazione e alla conservazione delle informazioni e dei dati del sistema di tracking and tracing.

Il Cantone TI chiede di stralciare il capoverso 2 e di trasferirne il contenuto all’articolo 27.

Articolo 23 Vigilanza e coordinamento

Art. 23 Vigilanza e coordinamento

1

La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

2

Coordina le misure d’esecuzione e l’attività di informazione se è importante garantire un’esecuzione uniforme. A questo scopo può, in particolare:

a. prescrivere ai Cantoni determinate misure in vista di un’esecuzione uniforme;

b. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure d’esecuzione.

Il Cantone TI propone di completare questa disposizione e auspica che l’Amministrazione federale delle dogane metta dati a disposizione della Confederazione e dei Cantoni.

Il Cantone TG vorrebbe che si precisasse se il coordinamento spetta alla Confederazione o ai Cantoni. I Cantoni GR e SH auspicano uno stralcio del capoverso 2 o che si precisi se il coordinamento spetta alla Confederazione o ai Cantoni. I Cantoni AI e BE si spingono oltre e chiedono lo stralcio dell’articolo 23 capoverso 2 lettera a. Il Cantone ZH vorrebbe stralciare il capoverso 2.

jfs chiede lo stralcio dell’intero articolo.

Articolo 24 Rilevazioni e studi scientifici

Art. 24 Rilevazioni e studi scientifici

La Confederazione può effettuare rilevazioni e studi scientifici per avere una panoramica del mercato e prendere eventuali misure.

jfs e 2 organizzazioni economiche (VSRF, VSZ) sono favorevoli allo stralcio dell’articolo.

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