Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 70 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 51Fedlex · Rapporto sui risultati

2 organizzazioni economiche (OFH, SICPA) suggeriscono un’aggiunta come segue: «[…] per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato dei prodotti del tabacco e l’intera catena di fornitura dei prodotti del tabacco dalla produzione al consumatore finale mediante un sistema di tracking and tracing indipendente dall’industria del tabacco e altri mezzi adeguati […]».

Capoverso 2 lettera f (nuova): al capoverso 2, 2 organizzazioni economiche (OFH, SICPA, OFH) vorrebbero aggiungere la seguente lettera f: «installino e usino i dispositivi necessari per istituire un sistema di tracking and tracing indipendente dall’industria del tabacco.»

Articolo 30 Misure

Art. 30 Misure

1

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono, a spese dell’impresa sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni non conformi alle prescrizioni della presente legge.

2

Possono in particolare:

a. vietare l’immissione in commercio di prodotti del tabacco;

b. disporre il richiamo, il ritiro o la distruzione di prodotti del tabacco;

c. confiscare prodotti del tabacco;

d. respingere prodotti del tabacco al momento dell’importazione;

e. vietare la pubblicità o disporne il ritiro, sequestrare i supporti pubblicitari, conservarli d’ufficio o distruggerli;

f. prendere misure per impedire la promozione delle vendite, nonché sequestrare o distruggere regali o prodotti destinati a essere distribuiti gratuitamente;

g. vietare la menzione del nome dello sponsor, nonché sequestrare, conservare d’ufficio o distruggere i supporti sui quali è menzionato lo sponsor.

3

Le autorità esecutive possono inoltre obbligare l’impresa sottoposta al controllo a:

a. accertare le cause delle inosservanze riscontrate;

b. prendere le misure adeguate per porvi rimedio;

c. informare le autorità esecutive sulle misure prese.

jfs e 6 organizzazioni economiche (BAT, JTI, PMPSA, PMSA, SwiCi) chiedono lo stralcio dell’articolo.

Capoverso 1: VSRF e VSZ propongono la seguente aggiunta: «Se contrariamente alle aspettative le prescrizioni fossero conformi alle leggi, le spese sono a carico dell’autorità e non del fabbricante.»

Capoverso 2 lettera c: il Cantone BS completa il capoverso 2 lettera c con «confiscare e distruggere prodotti del tabacco».

Capoverso 2 lettera d (nuova): PEV completa il capoverso 2 con una nuova lettera come segue: «vietare temporaneamente o definitivamente il commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (misure penali in caso di violazione delle prescrizioni sulla protezione dei giovani, cfr. legge sul commercio dell’alcol)».

Articolo 31 Misure cautelari

Art. 31 Misure cautelari

1

Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sequestrano i prodotti contestati.

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