Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/12: Regolamentazione dell'indennizzo dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 4 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: L271-1542
relativo aggiornamento sia, invece, meno elevato. Nel 2014, si procederà quindi a una rivalutazione dello stesso sulla base dei piani di misure. Al contempo, verrà nuovamente rilevato il costo dell’esecuzione complessivo a carico dei Cantoni per la tassa d’incentivazione.
2 Spiegazioni sui singoli articoli Articolo 2
L’attuale indennizzo annuale di 150 000 franchi per unità d’indennizzo (lett. a «Indennizzo di base») viene integrato da un supplemento annuo (lett. b) pari a 2000 franchi per impianto volto a realizzare la nuova soluzione di esenzione.
Per stabilire il supplemento sono state esaminate due varianti: la prima prevedeva di applicare il supplemento a ogni azienda, mentre la seconda di applicarlo a ogni impianto. Quest’ultima si è rivelata particolarmente efficace, in quanto sia l’esenzione secondo l’articolo 9 che il costo supplementare (riduzione delle emissioni diffuse secondo la miglior tecnica disponibile) sono calcolati per ogni impianto. Gli impianti sono definiti secondo l’articolo 2 capoverso 1 e all’allegato 1 cifra 32 dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). Siccome il numero di impianti esonerati varia leggermente di anno in anno, per un supporto migliore della base di calcolo questo è stato stabilito su base triennale in funzione dei bilanci 2008, 2009 e 2010.
L’importo del supplemento forfetario è stato determinato sulla base di verifiche pratiche nelle aziende industriali. In tale contesto, è stato stimato che il costo per la verifica dei piani di misure per ogni impianto ammonta a circa due giornate di lavoro specialistico, pari ognuna a circa 1000 franchi. Per questo motivo, l’importo del supplemento annuale è stato fissato a 2000 franchi per impianto. Il totale degli indennizzi per il costo dell’esecuzione dei Cantoni è pari, per il 2013 e il 2014, a 2 476 000 franchi (1 980 000 franchi attuali e 496 000 franchi di supplemento) annui.
Allegato (art. 2 e 3)
Nell’allegato sono elencate le unità d’indennizzo e i supplementi annuali per ogni Cantone. Le unità d’indennizzo annuali corrispondono a quelle dell’ordinanza vigente. L’indennizzo annuale in franchi è dato dalla somma dell’indennizzo di base e del supplemento (cfr.
allegato).
2/4 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542