Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/12: Regolamentazione dell'indennizzo dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente,

dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Divisione Economia e osservazione ambientale

Divisione Protezione dell’aria e prodotti chimici

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili

Riferimento/N. d’incarto: L271-1542

1 Premessa e spiegazioni generali

Basi giuridiche

Secondo l’articolo 4 capoverso 6 dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV, RS 814.018) il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), emana prescrizioni sull’indennità da versare ai Cantoni per il loro aiuto nell’ambito dell’esecuzione. Dette prescrizioni sono disciplinate nell’ordinanza del DATEC sull’indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21).

La vigente regolamentazione dell’indennizzo

L’indennizzo attuale dei Cantoni per il loro sostegno nell’esecuzione dell’ordinanza sulla tassa d’incentivazione sui COV è stato stabilito nel 1999 in vista dell’introduzione, nel 2000, della tassa e versato per la prima volta nel giugno 2000. La chiave di ripartizione si basa sul numero di occupati per Cantone nel settore industriale e commerciale. In occasione di una verifica effettuata nel 2004, la chiave di ripartizione si è confermata essere il parametro adeguato per la stima del costo dell’esecuzione.

Complemento della vigente regolamentazione dell’indennizzo

A seguito della decisione del 27 giugno 2012 del Consiglio federale concernente la revisione dell’OCOV, le imprese che, a partire dal 1º gennaio 2013, intendono farsi esonerare dalla tassa d’incentivazione sui COV devono ora ridurre le proprie emissioni di COV anche lungo i processi di produzione secondo la migliore tecnica disponibile. L’esecuzione di questo criterio di esenzione supplementare comporterà un onere supplementare per i servizi cantonali per la protezione dell’aria in quanto per adempierlo dovranno esaminare nuovi piani di misure e la relativa realizzazione.

Nella primavera 2012, in occasione dell’indagine conoscitiva relativa all’OCOV, è stato annunciato che a titolo di compensazione sarebbe stato corrisposto ai Cantoni un supplemento sull’indennizzo attuale, finanziato con i proventi della tassa d’incentivazione. I Cantoni riceveranno complessivamente un indennizzo supplementare pari a 496 000 franchi all’anno per il 2013 e il 2014, che servirà in particolare per la prima valutazione dei piani di misure (dagli attuali 1 980 000 franchi a 2 476 000 franchi l’anno per il 2013 e il 2014).

Esame generale dell’indennizzo nel 2014

Nel 2013 e nel 2014, l’onere dell’esecuzione a carico dei Cantoni per la realizzazione del nuovo requisito di esenzione (prima valutazione dei piani di misure) aumenterà. A partire dal 2015, è probabile che detto costo per la verifica della realizzazione dei piani di misure e del

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