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Consultazione 2013/139: Ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio di centrali idroelettriche · 4 pagine

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c. i costi computabili sono calcolati annualmente in base alla differenza tra le produzioni energetiche di cui alle lettere a e b e al prezzo annuo, ponderato in funzione delle quantità, risultante dai prezzi dell’elettricità negoziati giornalmente sul mercato spot svizzero (Swissix); è fatto salvo il capoverso 5.

2È possibile derogare al periodo di riferimento di 10 anni di cui al capoverso 1 lettera a se durante questi 10 anni la centrale idroelettrica è rimasta fuori servizio per almeno tre mesi oppure se in questo periodo le modalità d’esercizio della centrale idroelettrica sono mutate radicalmente.

3La produzione energetica annua di cui al capoverso 1 lettere a e b è fissata al momento dell’assegnazione dell’indennizzo. Se la ridotta produzione energetica effettiva una volta attuate le misure differisce notevolmente dalla produzione energetica calcolata secondo il capoverso 1 lettera b, i costi computabili possono essere ricalcolati dopo almeno 10 anni e nuovamente per almeno 10 anni in base alla differenza della produzione annua determinante e della ridotta produzione energetica effettiva una volta attuate le misure. Il detentore della centrale idroelettrica deve mettere a disposizione le basi necessarie.

4Se le misure edili comportano solo temporaneamente una minor produzione energetica, la produzione determinante per il relativo periodo è calcolata proporzionalmente in base alla produzione annua determinante secondo il capoverso 1 lettera a e la produzione energetica ridotta è determinata, in deroga al capoverso 1 lettera b, in base alle cifre di produzione effettive del periodo corrispondente.

5Per le centrali idroelettriche a cui l’elettricità immessa è rimunerata secondo gli articoli 7, 7a e 28a LEne5, i mancati ricavi sono calcolati annualmente in base alla tariffa vigente per kWh di energia.

Art. 5 Versamento dell’indennizzo

1La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata all’articolo 17d OEn. Annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio, i detentori di centrali idroelettriche trasmettono all’autorità cantonale competente un riepilogo dei seguenti costi insorti nell’anno d’esercizio precedente:

a. costi computabili per le misure ricorrenti;

b. mancati ricavi di cui agli articoli 3 e 4.

2Se la centrale idroelettrica è rimasta fuori servizio per un periodo di oltre tre mesi, per la durata dell’interruzione non è concesso alcun indennizzo per mancati ricavi.

5 RS 730.0