Progetto

Consultazione 2013/141: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 20121 sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 2:

Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle organizzazioni e delle imprese di allevamento private

Art. 5 cpv. 3

3Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o

b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nel suo atto di fondazione è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

Art. 15 cpv. 2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8

2I contributi sono i seguenti:

c. 5 franchi al massimo per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4

1 RS 916.310

2 RS 910.1