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Consultazione 2013/141: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle) · 4 pagine
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Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 31 ottobre 20121 sull'allevamento di animali è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Titolo prima dell'art. 5
Sezione 2:
Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle organizzazioni e delle imprese di allevamento private
Art. 5 cpv. 3
3Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:
a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nel suo atto di fondazione è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.
Art. 15 cpv. 2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8
2I contributi sono i seguenti:
c. 5 franchi al massimo per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4