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Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 3 pagine
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Codice civile svizzero Progetto preliminare
(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del...1;
visto il parere del Consiglio federale del...2,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 395 cpv. 4
Abrogato
Art. 449c
J. Obbligo di1 L’autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica senza comunicazione indugio le sue decisioni concernenti l’emanazione, la modifica o
l’abolizione di misure alle autorità seguenti:
1. all’ufficio dello stato civile se
a. sottopone una persona a curatela generale,
b. ordina una misura che richiede il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
c. per una persona durevolmente incapace di
RS ..........
1 FF …
2 FF …
3 RS 210 2013–......