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Consultazione 2013/144: 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti · 3 pagine

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discernimento prende effetto un mandato precauzionale;

2. al Comune di domicilio se

a. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento, o

b. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale;

3. all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se

a. per una persona minorenne istituisce una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,

b. per una persona maggiorenne istituisce una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o

c. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale;

4. all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri4 se

a. per una persona minorenne istituisce una tutela, o

b. per una persona maggiorenne istituisce una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione al rilascio dei documenti d’identità;

5. all’ufficio del registro fondiario se

a. per una persona istituisce una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla disposizione di un fondo, o

b. vieta a una persona di disporre di un fondo.

2 Non appena apprende che l’interessato ha cambiato domicilio, l’autorità di protezione degli adulti ordina immediatamente presso l’ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti la cancellazione delle misure di cui al capoverso 1 numero 3 lettera b.

3 In caso di cambiamento di domicilio dell’interessato spetta alla nuova autorità di protezione dei minori e degli adulti competente comunicare le misure alla nuova autorità competente.

4 RS 143.1