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Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 2 pagine
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Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
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Modifica del ...
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
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I
L’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. a numero 1bise lett. d nonché cpv. 4
3 I presupposti per il rilascio di un titolo SUP nel settore di studio della sanità di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera g LSUP sono:
a. aver conseguito uno dei seguenti diplomi o certificati:
1bis. uno dei seguenti diplomi riconosciuti dalla Croce Rossa Svizzera, purché il diploma sia integrato da una formazione supplementare di cui alla lettera d:
– «infermiere/a diplomato/a»,
– «infermiere/a diplomato/a in cure infermieristiche, livello II»,
– «infermiere/a diplomato/a in cure generali»,
– «infermiere/a diplomato/a in psichiatria»,
– «infermiere/a diplomato/a pediatria»,
– «infermiere/a diplomato/a in igiene materna»,
– «infermiere/a a domicilio»,
– «infermiere/a in cure integrate».
d. per i titolari di un diploma di cui alla lettera a numero 1bis: una delle seguenti formazioni supplementari:
1. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del SBK Bildungszentrum (BIZ), della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del Weiterbildungszentrums Gesundheitsberufe (WE’G);
2. una formazione di «spécialiste clinique niveau II» della École supérieure d'enseignement infirmier (ESEI);
RS ..........
1 RS 414.711.5 2013–......