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Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 2 pagine
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Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria
professionale AS 2013
3. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I (HöFa I)» riconosciuta dall’ASI;
4. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE’G o del Careum Bildungszentrum;
5. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG)» con indirizzo in cure infermieristiche del WE’G;
6. un «höheres Fachdiplom Spitex-Pflege» del WE’G;
7. un «höheres Fachdiplom Gemeindepsychiatrische Pflege» del WE’G.
4Non devono attestare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario i titolari di un diploma di cui al capoverso 3 lettera a numero 1bische hanno frequentato una delle formazioni seguienti:
a. «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del BIZ, della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del WE’G; o
b. formazione di «spécialiste clinique niveau II» della ESEI.
Art. 9 cpv. 2
2Le procedure pendenti al momento dell'abrogazione della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.
Art. 10 cpv. 2
2Essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ... .
… Dipartimento federale dell’economia
della formazione e della ricerca:
Johann Schneider-Ammann