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Consultazione 2013/145: Revisione parziale dell'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale · 2 pagine

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Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria

professionale AS 2013

3. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I (HöFa I)» riconosciuta dall’ASI;

4. una «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe I» della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau, del WE’G o del Careum Bildungszentrum;

5. una «höhere Fachausbildung für Gesundheitsberufe, Stufe I (HFG)» con indirizzo in cure infermieristiche del WE’G;

6. un «höheres Fachdiplom Spitex-Pflege» del WE’G;

7. un «höheres Fachdiplom Gemeindepsychiatrische Pflege» del WE’G.

4Non devono attestare la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario i titolari di un diploma di cui al capoverso 3 lettera a numero 1bische hanno frequentato una delle formazioni seguienti:

a. «höhere Fachausbildung Pflege, Stufe II (HöFa II)» del BIZ, della Kaderschule für die Krankenpflege Aarau o del WE’G; o

b. formazione di «spécialiste clinique niveau II» della ESEI.

Art. 9 cpv. 2

2Le procedure pendenti al momento dell'abrogazione della presente ordinanza sono decise secondo il diritto anteriore.

Art. 10 cpv. 2

2Essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

… Dipartimento federale dell’economia

della formazione e della ricerca:

Johann Schneider-Ammann