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Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 3 pagine
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Traffico di rifiuti 814.610
2. da uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3.
b. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.
Art. 31 cpv. 1 lett. c e cpv. 8
1Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:
c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006.1
8Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 2 o l’articolo 22 capoverso 2 deve allegarvi il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sempre che i rifiuti pesino oltre 20 kg.
II
La presente modifica entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, GU L
46 del 16.2.2012, pag. 30-32.