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Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 3 pagine

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814.610 Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3 e 4

3La ricezione avviene presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede.

4Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

1L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:

a. sono membri dell’OCSE o dell’UE; e

Art. 15 cpv. 2

2Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti:

a. ai fini del riciclaggio:

1. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o

2. in uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3.