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Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 3 pagine
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814.610 Protezione dell’equilibrio ecologico
b. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.
Art. 16 cpv. 1 lett. a
1La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
Art. 17 lett. f
L’UFAM autorizza l’esportazione se:
f. è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l’articolo 20.
Art. 20 Garanzia finanziaria
1Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’UFAM.
2La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l’esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.
3L’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria.
4L’importo della garanzia finanziaria è determinato secondo i costi:
a. del deposito per 180 giorni;
b. del trasporto;
c. dello smaltimento (incluse le analisi).
5La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell’autorizzazione nonché per i successivi 360 giorni. Su richiesta dell’esportatore, l’UFAM svincola la garanzia finanziaria se, attraverso la prova dello smaltimento secondo l’allegato 2 numero 1 lettera e, egli dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all’estero ha avuto luogo.
Art. 22 cpv. 2
2Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti:
a. destinati al riciclaggio:
1. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o