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Consultazione 2013/21: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) · 3 pagine

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814.610 Protezione dell’equilibrio ecologico

b. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Art. 16 cpv. 1 lett. a

1La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:

a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;

Art. 17 lett. f

L’UFAM autorizza l’esportazione se:

f. è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l’articolo 20.

Art. 20 Garanzia finanziaria

1Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’UFAM.

2La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l’esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.

3L’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria.

4L’importo della garanzia finanziaria è determinato secondo i costi:

a. del deposito per 180 giorni;

b. del trasporto;

c. dello smaltimento (incluse le analisi).

5La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell’autorizzazione nonché per i successivi 360 giorni. Su richiesta dell’esportatore, l’UFAM svincola la garanzia finanziaria se, attraverso la prova dello smaltimento secondo l’allegato 2 numero 1 lettera e, egli dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all’estero ha avuto luogo.

Art. 22 cpv. 2

2Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti:

a. destinati al riciclaggio:

1. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o