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Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 4 pagine
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Codice civile svizzero (protezione del figlio)
Art. 314e
7. Obbligo di1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare collaborare e all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione dei minori prende le disposizioni assistenza
amministrativa necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina
l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.
3 Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l’interessato nel procedimento.
4 Gli specialisti di cui ai capoversi 2 e 3 che hanno avvisato l’autorità di protezione dei minori possono collaborare senza previa liberazione dal segreto professionale.
5 Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.
Art. 443 cpv. 2
2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni e non è in grado, nell’esercizio della sua attività, di sopperire al bisogno d’aiuto, è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale. I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Art. 448 cpv. 2
2 I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.