Progetto

Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Codice civile svizzero Avamprogetto (Protezione del figlio)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 314c

5. Diritti1 Chiunque ha motivi fondati per ritenere che il bene di un figlio potrebbe essere d’avviso

esposto a pericolo può avvisare l’autorità di protezione dei minori.

2 In tal caso hanno il diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori le seguenti persone tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale3:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’educazione, della formazione, dell’assistenza sociale, della religione e dello sport;

2. gli specialisti che esercitano un’attività ufficiale.

Art. 314d

6. Obblighi1 Se non sono tenute a un segreto professionale tutelato dal Codice penale4, hanno d’avviso

fondati motivi per ritenere che il bene di un minore potrebbe essere minacciato e non sono in grado di rimediare alla situazione nell’esercizio della loro attività, le seguenti persone hanno l’obbligo di avvisare l’autorità di protezione dei minori:

1. gli specialisti nei settori della medicina, della psicologia, della cure, dell’educazione, della formazione, dell’assistenza sociale, della religione e dello sport che hanno contatti regolari con minorenni;

2. gli specialisti che esercitano un’attività ufficiale.

2 I Cantoni non possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

RS ..........

1 FF...

2 RS 210

3 RS 311.0

4 RS 311.0

2014–......