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Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 4 pagine

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Codice civile svizzero (protezione del figlio)

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale5

Art. 321 n. 3

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti d’avviso, sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 364

1 Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio (art. 320) hanno l’obbligo, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori.

2 Le persone tenute al segreto professionale (art. 321) hanno in tal caso il diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori.

2. Codice di procedura penale6

Art. 75 cpv. 2 e 3

2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni penali.

3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

Art. 168 cpv. 1 lett. g

1 Hanno facoltà di non deporre:

g. il tutore o il curatore dell’imputato.

5 RS 311.0

6 RS 312.0