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Consultazione 2013/45: Modifica del Codice civile svizzero (CC; protezione del figlio) · 4 pagine
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Codice civile svizzero (protezione del figlio)
Allegato (n. II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice penale5
Art. 321 n. 3
3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sui diritti d’avviso, sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
Art. 364
1 Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio (art. 320) hanno l’obbligo, nell’interesse del minorenne, di avvisarne l’autorità di protezione dei minori.
2 Le persone tenute al segreto professionale (art. 321) hanno in tal caso il diritto di avvisare l’autorità di protezione dei minori.
2. Codice di procedura penale6
Art. 75 cpv. 2 e 3
2 Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali, nonché le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni penali.
3 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.
Art. 168 cpv. 1 lett. g
1 Hanno facoltà di non deporre:
g. il tutore o il curatore dell’imputato.