Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
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tante non può richiedere formazioni, stage o esperienze professionali supplementari. Se quale condizione per esercitare la professione, la LPSan chiedesse due anni di esperienza professionale, questa disposizione non potrebbe essere applicata ai titolari di diplomi esteri riconosciuti equipollenti. Essa sarebbe quindi applicabile solo agli svizzeri e comporterebbe una discriminazione a livello nazionale.
Indipendentemente dalle condizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione, tuttavia, per le professioni disciplinate dalla LPSan l’affiliazione a un regime assicurativo secondo l’articolo 55 della direttiva 2005/36/CE può essere subordinata a un’esperienza professionale. I due anni di pratica pro-
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fessionale sotto sorveglianza (art. 45, 46–49 e 50a OAMal ) quale condizione per l’affiliazione a un regime assicurativo sono quindi compatibili con la direttiva 2005/36/CE. Resta pertanto possibile chiedere agli operatori sanitari con un titolo di formazione estero riconosciuto in Svizzera due anni di pratica professionale per l’affiliazione a un regime assicurativo. Di fatto l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è quindi meno attrattivo per le persone che non dispongono di due anni di pratica professionale.
Art. 12 Restrizioni dell’autorizzazione e oneri
Capoverso 1: per garantire un’assistenza medica di qualità accessibile a tutti, i Cantoni possono rilasciare un’autorizzazione vincolata a restrizioni. Sono ammesse restrizioni di carattere professionale (p. es. limitazione a una determinata professione sanitaria), temporale (in particolare un’autorizzazione di durata limitata) o territoriale (p. es. limitazione a un determinato Comune). Un Cantone ha la possibilità, ad esempio, di rilasciare a una levatrice un’autorizzazione all’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale limitata territorialmente a una regione di montagna o a una regione periferica con difficoltà di accesso a un ospedale o a una casa per partorienti o con una densità di levatrici così bassa da non poter garantire la qualità e la sicurezza dell’assistenza. I Cantoni possono inoltre vincolare le autorizzazioni a oneri.
Le disposizioni della LPSan concernenti le possibilità di vincolare l’autorizzazione a restrizioni o oneri vanno viste come una lex specialis rispetto alla LMI. Se un’autorizzazione è vincolata a restrizioni o oneri, secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b LMI ciò deve essere giustificato da un interesse pubblico preponderante. L’unica opzione è data dall’assicurazione di un’assistenza di qualità affidabile. Inoltre secondo l’articolo 3 LMI una restrizione o riserva cantonale deve applicarsi nella stessa misura
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agli offerenti locali (lett. a) e rispettare il principio di proporzionalità (lett. c).
Art. 13 Revoca dell’autorizzazione
Capoverso 1: per la revoca amministrativa di un’autorizzazione si applicano i principi generali del diritto amministrativo, in particolare il principio di proporzionalità e la garanzia del diritto di essere sentiti.
Il capoverso 2 prevede uno scambio di informazioni tra i Cantoni coinvolti in caso di revoca dell’autorizzazione.
Art. 14 Obbligo di annunciarsi
Le persone che hanno acquisito le loro qualifiche professionali all’estero e che, secondo l’allegato III
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dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circo-
43Koordinationsgruppe auf dem Gebiet der Anerkennung der Berufsqualifikationen, Richtlinie 2005/36/EG – Erläuterungen zur
Funktionsweise der sektoralen Regelungen – Grundsätze/Begriffe, Bruxelles, 3 marzo 2008, punto 5.
44 RS 832.102
45DTF 134 II 329, consid. 5.4