Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

alle levatrici con un’autorizzazione all’esercizio della professione. Nove Cantoni non prevedono alcuna prescrizione in materia. Unificare questa condizione a livello federale è quindi logico.

Lettera c: il rispetto dei limiti delle competenze acquisite nell’ambito dei cicli di studio nonché nell’ambito dell’apprendimento permanente assume particolare rilievo per le persone che operano sotto la propria responsabilità professionale. È estremamente importante che questi operatori possano valutare correttamente le loro conoscenze, abilità o capacità in situazioni concrete.

Lettera d: in primo piano vi è il diritto dei pazienti all’autodeterminazione. I pazienti hanno diritto all’informazione: solo se dispongono di tutte le informazioni necessarie sul trattamento proposto sono infatti in grado di approvare o respingere liberamente il trattamento.

Lettera e: può essere utile che le persone che esercitano una professione sanitaria pubblicizzino la loro specializzazione. La pubblicità non deve però essere ingannevole o invadente. Questo obbligo professionale è previsto in circa la metà dei Cantoni, ma è formulato in modo eterogeneo e i singoli requisiti variano.

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Lettera f: l’articolo 321 CP elenca i professionisti che sottostanno a un segreto professionale penalmente rilevante, tra cui figurano i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici come pure i loro ausiliari. Con l’introduzione della LPSan si prevede di inserire all’articolo 321 CP anche le altre professioni sanitarie (cfr. art. 24 Modifica di altri atti normativi).

Lettera g: anche nelle professioni sanitarie vi è il pericolo che siano effettuati trattamenti non secondo la buona prassi professionale. Occorre pertanto concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale o fornire una garanzia finanziaria equivalente (ad esempio un importo bloccato su un conto) commisurata al genere e all’entità dei rischi (p. es. errore medico). Attualmente 21 Cantoni prevedono una prescrizione in tal senso.

Lettera h: la disposizione sancisce l’obbligo di tutelare l’interesse dei pazienti anche nell’ambito della collaborazione con altri professionisti del settore sanitario.

Art. 16 Autorità di vigilanza cantonale

Il rispetto degli obblighi professionali deve essere assicurato da autorità disciplinari. L’avamprogetto prescrive ai Cantoni l’istituzione di un’autorità di vigilanza (cpv. 1). L’organizzazione e la composizione di tale autorità nonché il disciplinamento della procedura spettano ai Cantoni. Le autorità cantonali di vigilanza sono abilitate ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente legge nonché delle relative disposizioni di esecuzione (cpv. 2). Secondo l’articolo 86

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capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza vanno impugnate davanti a un tribunale cantonale prima di poter presentare ricorso al Tribunale federale.

Art. 17 Assistenza amministrativa

Questa disposizione serve a identificare e chiarire rapidamente i casi disciplinari e ad assicurare l’informazione reciproca delle autorità cantonali competenti. Le autorità di vigilanza cantonali hanno l’obbligo di notificare tali casi al servizio competente.

52RS 311.0

53 RS 173.110