Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
mento di queste organizzazioni, attive in tutta la Svizzera, si intende collocare l’avamprogetto di legge in una prospettiva nazionale.
Ciò significa, concretamente, che per ogni ciclo di studio disciplinato dalla LPSan dovranno essere fissate a livello di ordinanza le relative competenze professionali del livello bachelor. Le competenze professionali approfondiscono determinati aspetti del profilo richiesto. Nell’interesse della sistematica e della comparabilità e nei limiti del possibile, le competenze professionali sono state strutturate in maniera possibilmente analoga per tutte le professioni. In tal modo diventano più chiari e comprensibili i rapporti tra le varie professioni sanitarie.
È compito delle scuole universitarie professionali far confluire le competenze fissate agli articoli 3-5 nei curricoli dei relativi cicli di studio e provvedere a un’armonizzazione, sempre rispettando l’autonomia dei singoli istituti.
2.3 Capitolo 3: Accreditamento dei cicli di studio di bachelor
Art. 6 Scopo dell’accreditamento e obbligo di accreditamento
L’accreditamento è uno strumento fondamentale ai fini della garanzia della qualità nelle scuole universitarie. Esso consiste in una procedura formale, trasparente e regolare volta a verificare il rispetto dei requisiti qualitativi minimi in base a criteri predefiniti, anche chiamati «standard di qualità» (SQ).
Secondo la LPSan (cpv. 2), i cicli di studio che portano al conseguimento di un diploma di bachelor nelle professioni sanitarie devono essere accreditati (cpv. 2). Tale accreditamento pone l’accento su una verifica dei contenuti e della qualità, in considerazione della tutela della salute e dei pazienti ai sensi della LPSan e dei requisiti di politica della formazione ai sensi della LPSU. Le scuole universitarie professionali che offrono questi cicli di studio e altri istituti universitari sono inoltre soggetti all’obbligo di accreditamento istituzionale, che secondo la LPSU è una premessa per l’accreditamento dei relativi programmi.
Art. 7 Condizioni per l’accreditamento
Secondo il capoverso 1, le condizioni per l’accreditamento di un ciclo di studio sono due: oltre all’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale che lo offre, esso deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 31 LPSU, ossia garantire che l’insegnamento sia di elevata qualità e che il programma di studi possa essere portato a termine (lett. a). Inoltre, il ciclo di studio deve trasmettere agli studenti le competenze definite nella presente legge per la professione sanitaria da essi scelta e verificarle di conseguenza (lett. b).
Art. 8 Procedura
La procedura di accreditamento è retta dagli articoli 32–35 LPSU (cpv. 1). Viene dunque svolta dall’Agenzia svizzera di accreditamento, che presenta una sua proposta al Consiglio svizzero di accreditamento, cui spetta prendere una decisione sulla base di tale proposta. La durata dell’accreditamento deve essere fissata dal Consiglio delle scuole universitarie. In linea di massima, la procedura di accreditamento è finanziata attraverso la riscossione di emolumenti.
Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per la verifica delle condizioni di cui all’articolo 7 lettera b. Esso sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. Queste disposizioni possono riguardare, ad esempio, la composizione del gruppo di esperti e del Consiglio di accreditamento.