Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
to di tali condizioni nel singolo caso, tenendo conto della situazione giuridica vigente finora e dell’autorizzazione rilasciata.
Se dopo l’entrata in vigore della LPSan una persona richiede una nuova autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, ad esempio perché si trasferisce in un altro Cantone, deve dimostrare il soddisfacimento delle condizioni secondo la LPSan (cpv. 1).
Per le persone che prima dell’entrata in vigore della LPSan secondo il diritto cantonale non avevano bisogno di alcuna autorizzazione per esercitare una professione sanitaria nel settore privato ed esercitano un’attività soggetta ad autorizzazione secondo il nuovo diritto, il capoverso 2 prevede un termine transitorio di cinque anni. Questo termine deve dare agli interessati tempo a sufficienza per acquisire eventuali qualifiche professionali mancanti e richiedere un’autorizzazione corrispondente o riorganizzarsi.
Capoverso 3: i diplomi SUP e SSS riconosciuti finora in cure infermieristiche, fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica sono equiparati ai diplomi di bachelor a livello di scuola professionale superiore nell’ambito dell’esame del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.
A differenza dei settori fisioterapia, ergoterapia, levatrici nonché alimentazione e dietetica, nelle cure infermieristiche continueranno a essere offerti cicli di studio e diplomi SSS riconosciuti a livello federale. Restano riconosciuti non solo i diplomi in cure infermieristiche SSS conseguiti finora, bensì anche i diplomi in cure infermieristiche conseguiti in futuro presso scuole specializzate superiori (cfr. art. 11 cpv. 2).
Secondo il capoverso 4, i cicli di studio presso scuole universitarie professionali accreditati secondo il diritto previgente restano accreditati per sette anni dall’entrata in vigore della LPSU.
Art. 26 Referendum ed entrata in vigore
Dato che si tratta di una legge federale, la LPSan sottostà a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv.1). Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore, coordinandola con l’emanazione della normativa di esecuzione (cpv. 2).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Mediante leggi speciali e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa oggi contributi alle scuole universitarie professionali conformemente all’articolo 18 segg. della legge sulle scuole universi-
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tarie professionali vigente (LSUP) e, in futuro, dell’articolo 50 segg. della legge del 30 settembre
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2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (LPSU) . Il fattore determinante per il finanziamento da parte della Confederazione è soprattutto il numero degli studenti. Nelle professioni sanitarie l’evoluzione prevista dei diplomi di livello bachelor è raffigurata alla tabella 1 (punto 1.1.1). Come spiegato al punto 1.1.1, l’atteso aumento del numero degli studenti è necessario per affrontare le future sfide nel campo dell’assistenza sanitaria. Come dimostrano i tassi di crescita recenti e attuali, tale aumento previsto è influenzato soltanto indirettamente dalla LPSan.
Il riconoscimento dei titoli di studio esteri rimane di competenza della SEFRI. Non vi è pertanto alcun cambiamento in questo ambito, a parte la suddetta registrazione dei titoli di studio esteri nel GesReg.
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60 La LPSU entrerà in vigore presumibilmente nel 2015. In quel momento la LSUP sarà interamente o parzialmente abrogata.