Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/48: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
Esercizio della professione di infermieri di pratica avanzata APN
L’attuale assenza di disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN comporta delle restrizioni? Quali aspetti dell’esercizio della professione sono interessati da queste restrizioni, segnatamente nell’ambito dell’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale?
Il potenziale degli infermieri di pratica avanzata APN è sfruttato appieno in Svizzera? Mancano disciplinamenti giuridici che consentano un maggior sfruttamento delle competenze acquisite a livello di master nell’esercizio della professione?
Protezione della salute e dei pazienti contro libertà economica e autonomia delle scuole universitarie
Ritiene che sia necessario, per motivi di protezione della salute e dei pazienti, subordinare a un’autorizzazione l’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale?
Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento dell’esercizio della professione di infermiere di pratica avanzata APN alla luce della libertà economica?
Ritiene necessario e proporzionato un disciplinamento del livello di master e di conseguenza un’ingerenza nell’autonomia delle scuole universitarie?
Vi sono altre possibilità di regolamentazione?
Possibile regolamentazione partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN
Con il coinvolgimento degli ambienti interessati abbiamo cercato di elaborare una regolamentazione partendo dall’esempio dell’infermiere di pratica avanzata APN.
Esempio di schema per la regolamentazione del livello di master nella LPSan
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente legge promuove, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità: a. della formazione nelle professioni sanitarie impartita presso le scuole universitarie nonché la qualità dell’esercizio della professione da parte di chi ha concluso una tale formazione; b. dell’esercizio della professione da parte dei titolari di un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di formazione in cure infermieristiche riconosciuto a livello federale. 2 A tale scopo essa disciplina in particolare: a. le competenze di chi ha concluso un ciclo di studio di bachelor o di master; b. l’accreditamento dei cicli di studio; c. il riconoscimento dei titoli di studio esteri; d. l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Art. 2 Professioni sanitarie Sono considerate professioni sanitarie ai sensi della presente legge le professioni di: a. infermiere; b. fisioterapista; c. ergoterapista;