Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/7: Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV); abrogazione della limitazione di diffusione regionale · 3 pagine
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Indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e della comunicazione DATEC
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Divisione Media e posta
Sezione Diritto
20 dicembre 2012
Indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordi-
nanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Sintesi dei risultati
1 Introduzione
In applicazione dell'articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione (SR 172.061) il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha proceduto a un’indagine conoscitiva presso gli ambienti interessati sul progetto di modifica dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione. La procedura è stata avviata il 4 dicembre 2012 e si è conclusa il 17 dicembre 2012.
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha ricevuto 14 prese di posizione (vedi allegato), tra cui figuravano anche pareri di enti la cui partecipazione non era stata richiesta ufficialmente, come quello di Sunrise e del Gruppo promotore per la raccolta di firme per la sottotitolazione televisiva nelle televisioni private svizzere.
Su Internet, l’UFCOM ha reso accessibili al pubblico le prese di posizione nella versione originale (www.ufcom.admin.ch -> Documentazione -> Legislazione -> Indagini conoscitive).
2 In merito alla disposizione particolare Art. 37 ORTV
Al giorno d'oggi i programmi televisivi regionali con partecipazione al canone possono, in linea di massima, essere diffusi unicamente entro i limiti della rispettiva zona di copertura (art. 38 cpv. 5 della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV). I fornitori di TV via Internet e gli esercenti delle reti via cavo, che vogliono diffondere il loro programma in modo non criptato, dovrebbero assumersi un onere sproporzionato per rispettare questa limitazione, e ciò per motivi di ordine tecnico.
Con l'integrazione dell'articolo 37 ORTV si tiene conto dello sviluppo tecnico e si permette alle emittenti televisive regionali titolari di una concessione di trasmettere i propri programmi televisivi regionali in tecnica digitale su linea al di là della propria zona di copertura. Resta immutato, per le emittenti televisive regionali, l'obbligo di orientare i propri contenuti alla zona di copertura prevista dal mandato di prestazioni.
Tale modifica è stata accolta favorevolmente da tutti i partecipanti con una sola eccezione. L' Associazione delle televisioni regionali svizzere TELESUISSE, l'Associazione svizzera delle radio private, la Stiftung Kabelnetz Basel e Swissstream approvano questa modifica senza riserve. La AZ Regional-