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Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 2 pagine
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Codice civile svizzero Avamprogetto (Fondazioni di previdenza a favore del personale) (CC)
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 24 maggio 20131;
visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 89a cpv. 6 frase introduttiva e n. 2, cpv. 7 (nuovo) e 8 (nuovo)
6Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge sul libero passaggio (LFLP)4 vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:
2. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),
7Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di beneficenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, vigono soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:
1. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1),
2. l’utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d’assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 48 cpv. 4, art. 85a lett. f e art. 86a cpv. 2 lett. bbis),
3. la responsabilità (art. 52),
4. l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a–d e g, cpv. 2 e 3),
1FF 2013 ...
2FF 2013 ...
3RS 210
4 RS 831.42
5 RS 831.40
2013–......