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Consultazione 2013/73: 11.457 Iv.Pa. «Rafforzamento dei fondi di previdenza con prestatzioni discrezionali» · 2 pagine
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5. l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d’interesse (art. 51b, 51c e 53a),
6. la liquidazione totale (art. 53c),
7. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c),
8. il contenzioso (art. 73 e 74),
9. le disposizioni penali (art. 75–79),
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).
8Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 vigono inoltre le disposizioni seguenti:
1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza, la sufficiente redditività degli investimenti e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
2. l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di beneficenza.
II
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.