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Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 2 pagine
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Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità è modificata come segue:
Art. 14c Requisiti applicabili ai Comuni di domicilio
1 Il Comune di domicilio utilizza per trattare le richieste di carte d’identità l’applicazione ISA-NAVIG messa a disposizione dalla Confederazione.
2 Il Comune di domicilio assume i costi per l’hardware necessario e l’installazione dell’applicazione ISA-NAVIG.
3 Il Comune di domicilio è responsabile del trattamento dei dati. Al termine della procedura di rilascio, cancella i dati trattati al di fuori dell’applicazione ISA-NAVIG, a condizione che non siano soggetti all’obbligo di conservazione.
4 Il Dipartimento disciplina i requisiti applicabili ai Comuni di domicilio in materia di infrastruttura tecnica, in particolare per quanto concerne la connessione Internet, la protezione antivirus nonché i software e gli hardware da utilizzare.
Art. 14d Richieste
1 I Cantoni possono autorizzare i Comuni di domicilio a ricevere le richieste di rilascio di carte d’identità senza microchip.
2 La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio, porta i documenti eventualmente richiesti e certifica la propria identità. Il Comune di domicilio decide se la persona richiedente deve portare con sé una fotografia o se quest’ultima sarà effettuata in loco. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.
3 Il Comune di domicilio compila la richiesta elettronica in modo completo e corretto sulla base delle indicazioni dei registri degli abitanti, i quali si basano sui dati
1 RS 143.11
2013–...