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Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 4 pagine
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Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri
Modifica del …
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 20101 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «integrazione d’ufficio» è sostituita da «complemento ufficiale», con i necessari adeguamenti grammaticali.
Art. 4 cpv. 4
Abrogato
Art. 4a Cognome d’affinità
1 Il cognome d’affinità ai sensi della presente ordinanza mostra il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e sulla carta d’identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto.
2 La prima parte del cognome d’affinità è costituita dall’attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A essa può essere aggiunto mediante un trattino:
a. se è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale portato immediatamente prima del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica o il cognome da celibe o da nubile della persona che ha assunto come cognome comune il cognome ufficiale del coniuge o del partner;
b. se non è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale o il cognome da celibe o da nubile del coniuge o del partner.
3 In caso di doppio cognome, non è possibile formare un cognome d’affinità.
4 Un cognome d’affinità già utilizzato può essere conservato anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica, se il cognome ufficiale non è stato modificato in tale occasione.
1 RS 143.111
2013-...