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Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 4 pagine

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Ordinanza del DFGP sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri

Modifica del …

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L’ordinanza del DFGP del 16 febbraio 20101 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza l’espressione «integrazione d’ufficio» è sostituita da «complemento ufficiale», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 4

Abrogato

Art. 4a Cognome d’affinità

1 Il cognome d’affinità ai sensi della presente ordinanza mostra il legame tra due persone coniugate o due partner di un’unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e sulla carta d’identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto.

2 La prima parte del cognome d’affinità è costituita dall’attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A essa può essere aggiunto mediante un trattino:

a. se è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale portato immediatamente prima del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica o il cognome da celibe o da nubile della persona che ha assunto come cognome comune il cognome ufficiale del coniuge o del partner;

b. se non è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale o il cognome da celibe o da nubile del coniuge o del partner.

3 In caso di doppio cognome, non è possibile formare un cognome d’affinità.

4 Un cognome d’affinità già utilizzato può essere conservato anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica, se il cognome ufficiale non è stato modificato in tale occasione.

1 RS 143.111

2013-...