Progetto
Consultazione 2013/77: Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI) e modifica dell'orodinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri · 2 pagine
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contenuti nel registro dello stato civile Infostar. Esso integra inoltre la fotografia nella richiesta.
4 La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità.
5 Il Comune di domicilio inoltra a ISA, in modo cifrato, la richiesta elettronica debitamente compilata.
6 La richiesta è cancellata automaticamente da ISA-NAVIG un mese dopo la scadenza del termine per la segnalazione di eventuali difetti di cui all’articolo 52 capoverso 1.
Art. 14e Controllo della richiesta e rilascio
1 L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste nonché la qualità della fotografia e della firma.
2 Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente rimanda la richiesta al Comune di domicilio chiedendo di rielaborarla; se necessario, quest’ultimo ne informa la persona richiedente.
3 L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13a, ad eccezione del controllo della corrispondenza delle impronte digitali di cui al capoverso 1 lettera e.
Art. 14f Applicazione analogica
Sempre che la presente sezione non disponga diversamente, alla procedura di richiesta presso il Comune di domicilio si applicano per analogia le altre disposizioni della ODI.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova