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Consultazione 2013/85: Modifica della legge sull'assistenza amministrativa: svolgimento di una procedura di consultazione in forma abbreviata · 4 pagine
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Legge sull’assistenza amministrativa fiscale
Art. 14 cpv. 1 e 2
1 L’AFC informa la persona interessata sugli elementi essenziali della domanda.
2 L’AFC informa in merito alla procedura di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l’articolo 19 capoverso 2.
Art. 14a (nuovo) Informazione in caso di domande raggruppate
1 Su richiesta dell’AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.
2 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera. Se una persona legittimata a ricorrere ha la sede o il domicilio all’estero, l’AFC informa della domanda il detentore delle informazioni.
3 Il detentore delle informazioni informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e le invita nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
4 Mediante pubblicazione nel Foglio federale, l’AFC informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata:
a. in merito alla domanda di assistenza amministrativa;
b. in merito all’obbligo di indicare all’AFC:
1. il loro indirizzo svizzero, se hanno la loro sede o il loro domicilio in Svizzera,
2. un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, se hanno la loro sede o domicilio all’estero;
c. in merito alla procedura semplificata secondo l’articolo 16; e
d. del fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.
5 Il termine utile per designare il rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni è di 20 giorni. Decorre dal giorno dopo la pubblicazione nel Foglio federale.
6 Se non è possibile notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l’AFC la notifica in forma anonima mediante comunicazione nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno dopo la comunicazione nel Foglio federale.
Art. 15 cpv. 2
2 Se l’autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, l’AFC può negare alle persone legittimate a ricorrere l’esame di tali atti conformemente all’articolo 27 PA4.