Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/98: Revisione dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,

dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

M264-2318

Commento alle modifiche apportate all’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621) e all’ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21)

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

1. Premessa

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Il 1° gennaio 2007 l’ADR ha introdotto un sistema standardizzato a livello internazionale concernente le restrizioni al trasporto di merci pericolose nelle gallerie stradali. A tale proposito, sono state definite e descritte in maniera esaustiva quattro categorie di gallerie (B, C, D, E) che limitano in maniera diversa il transito di merci pericolose. Agli Stati contraenti rimane soltanto da stabilire la categoria di appartenenza di ciascuna galleria, dalla quale risultano automaticamente anche le merci che possono essere trasportate e le relative quantità. L’ADR, tuttavia, non stabilisce un metodo di analisi dei rischi per classificare le gallerie, ma lascia la scelta agli Stati contraenti.

In Svizzera, i lavori per l’attuazione della normativa ADR in materia di gallerie sono stati avviati nel 2007 dopo la sua entrata in vigore. È tuttavia emerso che una trasposizione coerente e capillare (ossia per tutte le gallerie svizzere della rete delle strade di grande transito) delle condizioni internazionali sul territorio nazionale non può essere realizzata nel breve periodo transitorio prestabilito di tre anni (entro il 31.12.2009), dal momento che già la sola definizione del metodo per analizzare i rischi e valutare la necessità di imporre eventuali limitazioni al trasporto di merci pericolose richiede un lasso di tempo chiaramente maggiore, vista la complessità dell’operazione.

Senza una classificazione e una segnaletica adeguate, conformi alle disposizioni internazionali, dal 2010 le gallerie di cui all’appendice 2 SDR non sarebbero tuttavia più soggette ad alcuna restrizione. Alle 15 gallerie, per le quali già all’epoca erano previste limitazioni al transito di merci pericolose, è stata pertanto attribuita – nell’ottica di una “regolamentazione transitoria” – la categoria E, con la quale si è riusciti a mantenere (per quanto possibile) il livello di restrizioni già esistente. Si è dunque deciso di conservare le limitazioni vigenti all’epoca finché non sarà possibile effettuare una valutazione con la procedura di nuova definizione.

2. Iter del progetto

In una prima fase è stato definito un metodo di analisi dei rischi che consente una loro determinazione uniforme e trasparente e da cui risulta se, da un punto di vista scientifico, una galleria debba essere assegnata a una determinata categoria di restrizione ADR. Il metodo è stato suddiviso in un’analisi semplificata (livello 1) e un’analisi dettagliata (livello 2).

Nell’ambito dell’analisi semplificata (livello 1) si verifica, in base ai 10 fattori d’influenza più rilevanti, se sussistano rischi particolarmente elevati che richiedano una loro analisi dettagliata. In caso negativo, la galleria viene considerata non critica dal punto di vista dei trasporti di merci pericolose e attribuita alla categoria A (= galleria senza restrizioni).

Nell’ambito dell’analisi dettagliata (livello 2), si procede a un esame più approfondito. In base a un confronto con i criteri previsti dall’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), è possibile verificare, per l’adozione di una determinata categoria di galleria, se i rischi siano o meno accettabili.

1 Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621)