Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Allegato 1
Principi della perequazione finanziaria
La perequazione finanziaria in senso stretto, introdotta con la NPC, comprende la perequa- zione delle risorse e la compensazione degli oneri. Per attenuare i casi di rigore dovuti al pas- saggio al nuovo sistema è stata introdotta una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo.
La perequazione delle risorse
La perequazione delle risorse si basa sul cosiddetto potenziale di risorse dei Cantoni. Il poten- ziale di risorse deve rispecchiare la base economica di un Cantone, poiché misura la sostanza finanziaria disponibile con cui vengono pagati imposte e tributi, che a loro volta permettono di fornire beni e prestazioni di servizi statali. Il potenziale di risorse intende quindi fornire indi- cazioni indirette sulla capacità finanziaria di un Cantone.
L’idea di base del potenziale di risorse è che tutte le imposte siano pagate partendo dal valore aggiunto (reddito nazionale/PIL) creato in un Cantone. Contrariamente al sistema dei conti economici nazionali, si considera solo il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente.
Gli elementi del potenziale di risorse sono sostanzialmente rilevati secondo le basi impo- nibili dell’imposta federale diretta. La statistica dell’imposta federale diretta precedente alla NPC ha tuttavia dovuto essere completata con singoli elementi delle statistiche fiscali can- tonali al fine di rappresentare in modo completo il valore aggiunto utilizzabile fiscalmente. Bisogna inoltre tenere conto delle differenze tra le legislazioni fiscali dei Cantoni, motivo per cui sono stati considerati altresì i riparti fiscali dell’imposta federale diretta. La base di dati del potenziale di risorse è quindi detta base imponibile aggregata (BIA). Nella BIA confluisco- no i seguenti dati fiscali:
– reddito imponibile delle persone fisiche;
– stipendi lordi delle persone tassate alla fonte;
– sostanza netta delle persone fisiche;
– utili delle persone giuridiche;
– riparti fiscali dell’imposta federale diretta.
Per tenere conto del criterio dello sfruttamento fiscale, è necessario apportare i seguenti ade- guamenti ai singoli elementi della BIA:
– dal reddito imponibile delle persone fisiche è dedotta una franchigia per tenere conto del
limitato sfruttamento fiscale dei redditi molto bassi. I dividendi e i redditi netti da interessi sono inclusi nel reddito imponibile. Si tiene conto solo dei redditi imponibili dei contribuen- ti residenti nel Cantone. I redditi delle persone che lavorano nel Cantone ma risiedono in un altro Cantone o all’estero non soggiacciono all’imposizione di detto Cantone – ad ec- cezione dell’imposizione alla fonte e dell’imposizione di persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente – e non sono quindi fiscalmente utilizzabili dal Cantone;
– gli stipendi lordi delle persone tassate alla fonte sono ponderati con un fattore «gamma»
allo scopo di ridurre il reddito lordo a un livello equivalente al reddito imponibile. Inoltre, dall’anno di riferimento 2012 i redditi lordi dei frontalieri tassati interamente (categoria 1) e di quelli tassati limitatamente provenienti dai Paesi limitrofi (categorie A2, D2, F2, F3 e 12) saranno ulteriormente ridotti del 25 per cento (fattore «delta» = 0,75). In questo