Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
2.7 Tassazione definitiva non più attuale in caso di recupero d’imposta
Dato che i casi di recupero d’imposta imposta sono raramente passati in giudicato alla data di estrazione, il gruppo di studio non considera opportuno istituire un’ulteriore regolamentazio- ne in questo settore. Gli importi sono trascurabili e neppure le tassazioni provvisorie vengono rilevate a posteriori. (17.4.2012)
2.8 Tassazioni d’ufficio nell’ambito dell’imposta alla fonte
In caso di tassazione d’ufficio la maggior parte dei Cantoni si basa su salari lordi «stimati» che comunicano anche ai fini della perequazione finanziaria. I soli Cantoni di Ginevra, Ticino, Vallese e – fino all’esercizio fiscale 2010 compreso – anche il Cantone di Zurigo si fondano sull’importo dell’imposta riscosso in precedenza. Il gruppo di studio rifiuta per il momento di prendere in considerazione le tassazioni d’ufficio nel potenziale di risorse. (21.8.2012)
2.9 Procedure amichevoli nell’ambito delle convenzioni per evitare la doppia imposizione
Nel caso di procedure amichevoli nell’ambito delle convenzioni per evitare la doppia imposi- zione si procede in maniera identica ai casi di recupero d’imposta. Conformemente alla diret- tiva è determinante lo stato della tassazione alla data di estrazione dei dati. (25.4.2013)
Categoria 3 Casi nel frattempo liquidati o regolati dal sistema
3.1 Perdite delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone giuridiche
Nel caso di perdite il reddito o l’utile netto è pari a zero. (13.5.2008)
3.2 Frontalieri di Stati non limitrofi
Il gruppo di studio ha deciso di integrare questo gruppo nel modulo di notifica a contare dall’anno di riferimento 2011. Questo punto è pertanto liquidato. (23.4.2010)