Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

modo si tiene conto del fatto che i Cantoni di frontiera sono gravati da spillover transfron- talieri, ai quali non sono applicabili le norme costituzionali e di legge in materia di collabo- razione intercantonale con compensazione degli oneri;

– per quanto riguarda la sostanza netta delle persone fisiche, solo l’incremento della sostan-

za può essere considerato come valore aggiunto. Alla base del rilevamento vi è quindi il rendimento della sostanza. Bisogna tuttavia osservare che le componenti del rendimento della sostanza, come gli interessi e i dividendi, rientrano già nel reddito imponibile. Si rile- va dunque solo la componente relativa all’aumento di valore mediante un fattore «alfa». Sono inoltre rilevate le sostanze sia dei contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone sia di quelli imponibili limitatamente;

– per le persone giuridiche bisogna considerare l’imponibilità fiscale limitata delle società

madri e delle società di gestione conformemente alla legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Le parti dell’utile non completamente imponibili secondo la LAID sono ponderate con fattori «be- ta»;

– i riparti fiscali corrispondono alle compensazioni intercantonali del gettito dell’imposta

federale diretta. Gli importi netti moltiplicati per un fattore di ponderazione permettono di paragonarli con il reddito imponibile e l’utile imponibile.

La BIA si riferisce a un singolo anno di calcolo. Per determinare il potenziale di risorse di un anno di riferimento, vale a dire per un determinato anno di perequazione, secondo l’artico- lo 3 capoverso 4 LPFC2 si utilizza la media della BIA degli ultimi tre anni per i quali sono di- sponibili le cifre. A causa della disponibilità tardiva dei dati fiscali, tali cifre sono datate di 4–6 anni. Di conseguenza l’anno di riferimento 2014 si basa sugli anni di calcolo 2008–2010.3

Dal rapporto tra il potenziale di risorse per abitante4 e la rispettiva media svizzera risulta l’in- dice delle risorse. I Cantoni con un indice delle risorse superiore a 100 sono considerati finan- ziariamente forti e contribuiscono quindi alla perequazione finanziaria secondo la loro forza finanziaria e il loro numero di abitanti. I Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 100 sono invece considerati finanziariamente deboli e dunque Cantoni beneficiari.

La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente dalla Confederazione (perequazio- ne verticale delle risorse) e dai Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La Costituzione federale stabilisce che la perequazione orizzontale delle risorse deve ammontare al minimo a due terzi e al massimo a quattro quinti della perequazione verticale delle risorse. Infine, gli importi di compensazione dei singoli Cantoni sono calcolati per l’anno di riferimento corrispondente, e ciò sulla base dell’indice delle risorse e degli importi decisi dal Parlamento per la perequazione orizzontale e verticale delle risorse come pure per il loro ade- guamento, conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LPFC. I versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli vengono stabiliti in modo da favorire in misura maggiore

1 RS 642.14

2 RS 631.2

3 Un’eccezione è rappresentata dall’anno di riferimento 2008, che a causa della mancanza di dati per il 2002, si basa solo su due anni di calcolo (2003 e 2004).

4 Per il calcolo del potenziale di risorse pro capite è utilizzata, come denominatore, la popolazione residente media. Essa corrisponde alla media della popolazione residente in Svizzera durante un determinato anno civile secondo il principio del domicilio economico. Diversamente dall’assoggettamento fiscale, che si basa sul domicilio civile al

31 dicembre dell’anno fiscale, per l’indice delle risorse non si tratta di paragonare la capacità finanziaria dei contribuenti, bensì il valore aggiunto dei Cantoni utilizzabile fiscalmente. Di conseguenza la popolazione residente media costituisce il parametro adeguato.