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Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine
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Indagine conoscitiva
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) Modifica del...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2 e 3
2 Essi forniscono al gestore dell’Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) i geodati provvisori entro il 31 luglio e quelli definitivi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.
3 La trasmissione di dati avviene secondo i relativi modelli di geodati in vigore e le attuali direttive tecniche dell’UFAG.
Art. 20 cpv. 1
1 L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo serve:
a) all’informazione del pubblico sui temi del portale
b) all’autenticazione degli utenti, alla regolamentazione dell’accesso ai sistemi collegati e all’informazione su temi specifici.
Art. 22 Collegamento di Agate ad altri sistemi d'informazione
1 I dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d possono essere acquisiti da AGIS.
2 Su richiesta, i dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 possono essere acquisiti dai sistemi collegati ad Agate.
Art. 27 cpv. 4 e 6
4 Su richiesta l’UFAG può, a scopo d’esecuzione, comunicare i dati di Agate di cui all’articolo 20 capoverso 2 alle autorità cantonali competenti.
6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere
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1 RS 919.117.71
2015–......