Progetto

Consultazione 2014/120: Pacchetto di ordinanze - autunno 2015 · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 81Fedlex · Progetto

Indagine conoscitiva

Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 e 3

2 Essi forniscono al gestore dell’Infrastruttura federale di dati geografici (IFDG) i geodati provvisori entro il 31 luglio e quelli definitivi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione.

3 La trasmissione di dati avviene secondo i relativi modelli di geodati in vigore e le attuali direttive tecniche dell’UFAG.

Art. 20 cpv. 1

1 L’UFAG gestisce il portale Internet Agate. Questo serve:

a) all’informazione del pubblico sui temi del portale

b) all’autenticazione degli utenti, alla regolamentazione dell’accesso ai sistemi collegati e all’informazione su temi specifici.

Art. 22 Collegamento di Agate ad altri sistemi d'informazione

1 I dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d possono essere acquisiti da AGIS.

2 Su richiesta, i dati di cui all’articolo 20 capoverso 2 possono essere acquisiti dai sistemi collegati ad Agate.

Art. 27 cpv. 4 e 6

4 Su richiesta l’UFAG può, a scopo d’esecuzione, comunicare i dati di Agate di cui all’articolo 20 capoverso 2 alle autorità cantonali competenti.

6 Le autorità che nell’ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–d possono rendere

RS ..........

1 RS 919.117.71

2015–......