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Consultazione 2014/126: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr): rafforzamento della formazione professionale superiore · 2 pagine

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Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) (Rafforzamento della formazione professionale superiore)

Modifica del

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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1

decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale viene modificata come segue:

Art. 52 cpv. 3 lett. d

3La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:

d. persone che hanno partecipato ai corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).

Art. 56a (nuovo) Contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori

1La Confederazione può concedere contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi preparatori agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28).

2L’importo massimo del contributo ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’accesso al contributo, l’aliquota di contribuzione e i costi computabili dei corsi.

4La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per controllare il versamento dei contributi e per l’elaborazione e la valutazione di statistiche.

5La SEFRI tratta con il sistema d’informazione i dati seguenti:

a. informazioni sull’identità del beneficiario dei contribuiti di cui all’articolo 56a capoverso 1;

b. informazioni sull’identità di coloro che sostengono gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all’articolo 28;

c. numero di assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti delle persone di cui alle lettere a e b;

d. informazioni sui contribuiti ricevuti di cui all’articolo 56a capoverso 1;

e. informazioni sui corsi preparatori frequentati;

f. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.

6Il Consiglio federale stabilisce in modo particolare per il sistema d’informazione il catalogo dei dati trattati, nonché la loro conservazione, cancellazione e archiviazione.

1

UFCL

2 RS 412.10

3 RS 831.10