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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Allegato 2 (art. 1 cpv. 2 lett. b)

Professioni mediche (esclusi medici e chiropratici) e commercio nel settore medico

Tabella 1: formazione necessaria e attività permesse

Ambito d’applicazione Formazione necessaria Attività permesse

MP1

- Fisica medica - Bachelor a livello universitario in fisica o formazione - Responsabilità della radioprotezione in

equipollente ospedale per i settori della radiologia

- Master a livello universitario in scienze naturali o formazione diagnostica, della radio-oncologia e equipollente della medicina nucleare, nonché

- Formazione riconosciuta in radioprotezione secondo l’allegato 2, verifiche di componenti rilevanti per la tabella 3 sicurezza e determinanti per le dosi che

- Attività professionale nel settore della fisica medica possono influenzare la dose del

corrispondente all’equivalenza di tre anni a tempo pieno paziente e del personale

- Riconoscimento della Società Svizzera di Radiobiologia e Fisica - Svolgimento dell’esame di stabilità e Medica del controllo della qualità

- Attuazione delle basi legali secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP (perizia)

MP2

- TRM - Diploma di tecnico di radiologia medica SSS - Le seguenti attività sono permesse

esclusivamente su istruzione di un medico o di un chiropratico

competente nel rispettivo ambito:

- impiego di impianti radiologici ad uso medico-diagnostico

- preparazione di impianti radioscopici