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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Allegato 2 (art. 1 cpv. 2 lett. b)
Professioni mediche (esclusi medici e chiropratici) e commercio nel settore medico
Tabella 1: formazione necessaria e attività permesse
Ambito d’applicazione Formazione necessaria Attività permesse
MP1
- Fisica medica - Bachelor a livello universitario in fisica o formazione - Responsabilità della radioprotezione in
equipollente ospedale per i settori della radiologia
- Master a livello universitario in scienze naturali o formazione diagnostica, della radio-oncologia e equipollente della medicina nucleare, nonché
- Formazione riconosciuta in radioprotezione secondo l’allegato 2, verifiche di componenti rilevanti per la tabella 3 sicurezza e determinanti per le dosi che
- Attività professionale nel settore della fisica medica possono influenzare la dose del
corrispondente all’equivalenza di tre anni a tempo pieno paziente e del personale
- Riconoscimento della Società Svizzera di Radiobiologia e Fisica - Svolgimento dell’esame di stabilità e Medica del controllo della qualità
- Attuazione delle basi legali secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c ORaP (perizia)
MP2
- TRM - Diploma di tecnico di radiologia medica SSS - Le seguenti attività sono permesse
esclusivamente su istruzione di un medico o di un chiropratico
competente nel rispettivo ambito:
- impiego di impianti radiologici ad uso medico-diagnostico
- preparazione di impianti radioscopici