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Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 3 pagine

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imponibile sostitutiva del pagamento dell’imposta; l’ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

2Se nei casi autorizzati l’obbligazione fiscale non è soddisfatta per tempo mediante notifica, è riservata la multa disciplinare secondo l’articolo 64.

Proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 16 cpv. 1 lett.c

1L’imposta preventiva scade:

c. sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 90 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 20

2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell’imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare, entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile, alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta, sempre che la prestazione sia stata dichiarata entro la scadenza di cui all’articolo 16 lettera c; l’ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

Proposta della maggioranza

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del ...

L’articolo 16 capoversi 2bise 2tere l’articolo 20 nella versione della modifica del … si applicano anche ai crediti fiscali sorti a partire dall’anno civile 2011. Se il contribuente soddisfa alle condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora è ridefinito su sua richiesta. Una differenza a favore del contribuente è rimborsata senza interessi rimuneratori. La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.

Proposta della minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter)

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del...

L’articolo 16 capoversi 2bise 2tere l’articolo 20 si applicano anche agli eventi anteriori all’entrata in vigore della modifica del …, a meno che il credito fiscale o la pretesa di interessi di mora non siano prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2013. Se il contribuente soddisfa alle

2015–......