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Consultazione 2014/25: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinante categorie di aziende e di lavoratori) · 2 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 30a Fornitori di servizi postali

1Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l’articolo 13, sempreché che in media nel corso dell’anno civile gli invii postali corrispondenti ad un'offerta del servizio universale ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste2 rappresentino la parte principale dei beni trattati di notte e la domenica.

2Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela.

3Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 822.112

2 RS 783.01 2014–......