Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/25: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinante categorie di aziende e di lavoratori) · 3 pagine
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Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Direzione del lavoro
Aprile 2014
Rapporto esplicativo
Modifica dell’ordinanza 2 concernente la
legge sul lavoro (OLL 2) - nuova disposizione
speciale per fornitori di servizi postali
(art. 30a OLL 2)
1. Contesto
Nel corso della progressiva liberalizzazione del mercato postale, la legge sulle poste (LPO, RS 783.0) è stata sottoposta a una revisione totale ed è entrata in vigore insieme alla nuova ordinanza sulle poste (OPO, RS 783.01) il 1° ottobre 2012. Il 26 giugno 2013 l'ente di diritto pubblico la Posta è stata poi trasformata in una società anonima di diritto pubblico. Ciò ha come conseguenza che al più tardi al termine di un periodo di due anni, da giugno 2015, ai suoi collaboratori si applicherà una nuova regolamentazione sulla durata del lavoro e del riposo. Nello specifico ciò significa che da questa data la Posta non sarà più sottoposta alla legge sulla durata del lavoro (LDL, RS 822.21), bensì alla legge sul lavoro (LL, RS 822.11).
In seguito a questa modifica, e secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro vigente, la Posta Svizzera (di seguito Posta) non potrà più impiegare senza autorizzazione i propri dipendenti la notte e la domenica o nei giorni festivi. Quindi, dal momento che essa, come altri fornitori, deve ricorrere al lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi per la f ornitura dei servizi postali che rientrano nel servizio universale, dovrà richiederne le rispettive autorizzazioni. La SECO rilascia già ora tali autorizzazioni a diversi fornitori di servizi postali. L’assoggettamento della Posta alla LL determinerà tuttavia un forte aumento delle autorizzazioni. È pertanto apparso necessario esaminare se per questo tipo di azienda dovesse essere creata una nuova disposizione nell’OLL 2. La SECO ha dunque istituito un gruppo di lavoro con le parti sociali del settore per condurre colloqui su questo tema. Lo scopo di questo gruppo era introdurre una nuova disposizione nella OLL 2 che garantisca la parità di trattamento fra tutti i fornitori di servizi inerenti al servizio universale.
Il risultato delle trattative è la disposizione speciale dell’articolo 30a OLL 2, che si basa sull’articolo 27 LL. Essa esonera la Posta e altri fornitori di servizi postali che soddisfano i requisiti della disposizione dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale. Offre inoltre alle aziende interessate di accordare in blocco per un anno civile il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi.
520/2012/00833 \ COO.2101.104.4.32883