Progetto
Consultazione 2014/34: Modifica dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (adeguamento del tasso d'interesse massimo)
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:
Art. 1
1Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC è pari al massimo all’10 per cento.
2Il Consiglio federale adegua annualmente il tasso d’interesse massimo di cui al capoverso 1. Il tasso d’interesse è ottenuto aggiungendo 10 punti percentuali al Libor a tre mesi calcolato dalla Banca nazionale; il valore risultante è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale.
Art. 9a Disposizione transitoria concernente le modifiche del tasso
d’interesse massimo
In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica sono retti dal diritto precedente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 221.214.11
2014–......