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Consultazione 2014/34: Modifica dell'ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (adeguamento del tasso d'interesse massimo)

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Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1

1Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC è pari al massimo all’10 per cento.

2Il Consiglio federale adegua annualmente il tasso d’interesse massimo di cui al capoverso 1. Il tasso d’interesse è ottenuto aggiungendo 10 punti percentuali al Libor a tre mesi calcolato dalla Banca nazionale; il valore risultante è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale.

Art. 9a Disposizione transitoria concernente le modifiche del tasso

d’interesse massimo

In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica sono retti dal diritto precedente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 221.214.11

2014–......